Scongiurato
il rischio di abolizione del reato di favoreggiamento, tocca ora affrontare il pericolo rappresentato
dal DDL n.1047 d'iniziativa del senatore Gianfranco Rufa.
L'impronta
leghista del testo è evidente fin dall'esposizione nel preambolo degli intenti
che animano il disegno di legge che si dichiara volto alla "tutela della sicurezza pubblica, della
salute pubblica" e, soprattutto, "alla salvaguardia della moralità
pubblica", che sarebbe turbata "dall'ostentazione oscena lungo le
nostre strade che portano alle proteste
della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambientale".
La
prostituzione non costituisce, dunque, per il proponente e per i colleghi
leghisti un problema in quanto forma di violenza e di oppressione, ma in quanto
fenomeno indecoroso che concorre a deteriorare il paesaggio e in quanto
potenziale fonte di trasmissione di malattie sessuali, della cui eventuale
diffusione sono semmai responsabili i clienti-prostitutori - qui neppure
evocati- che si rifiutano di indossare il preservativo.
Di
conseguenza, l'obiettivo perseguito dal disegno di legge è quello di sottrarre
il fenomeno alla vista dei cittadini e di confinarlo in spazi chiusi. L'art.1
stabilisce, infatti, che l'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi
pubblici o aperti al pubblico ed è consentito soltanto, previa domanda al
questore competente per territorio, in edifici ove non siano presenti
abitazioni con destinazione d'uso diversa "per evitare - si legge nel
preambolo - sgradite convivenze con i privati cittadini" e in comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Vedremmo
così sorgere interi condomini-bordello del tipo dei Wohnungsbordelle austriaci e tedeschi.
La
prostituzione si può esercitare in comune con non più di altre tre persone
(art.6, comma 1)
Per
praticarla la persona richiedente dovrà presentare un certificato attestante
l’assenza di malattie sessualmente trasmissibili ed entro novanta giorni,
accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, il questore disporrà
l’iscrizione della persona interessata in un apposito registro e informerà dell’avvenuta
registrazione l’azienda sanitaria locale e l’amministrazione tributaria.
Ora: l'obbligo di
registrazione non funziona da nessuna parte. E' ampiamente inevaso dappertutto.
Entrato in vigore nel 2017 in Germania, nel giugno 2018 l'obbligo era stato ottemperato
da solo 6959 donne sulle 200.000 che, secondo la
stima del governo federale, esercitano la prostituzione nel Paese. A Berlino si
sono registrate 270 donne su circa 7.000, a Stoccarda 170 su 2000, a Lipsia 47
su 3600. Inoltre, solo 76 donne in condizione di prostituzione nel 2018 si sono
iscritte alla previdenza sociale.
Il
mercato del sesso è rimasto opaco e vulnerabile ad abusi e violenze come prima
dell'introduzione della riforma legislativa del 2017, osserva Gyde Jensen
(FDP), presidente del Comitato
parlamentare per i diritti umani. " L'industria della prostituzione rimane
una scatola nera", afferma. "Non si è registrato alcun sensibile
miglioramento" rispetto a prima.
Ben poche donne desiderano, in
effetti, registrarsi come prostitute
Se
il sistema non funziona in questi Stati, perché dovrebbe funzionare in Italia?
Non
si capisce proprio come si possa lottare contro la mafia, la tratta e lo
sfruttamento adottando questo regime.
Aggiungo che nei
Paesi Bassi, paradossalmente, il maggior numero di donne in condizione di
prostituzione registrate e note alle
autorità fiscali è il gruppo sottomesso
al più intenso e brutale sfruttamento da
parte dei prosseneti.L'iscrizione è, in questo caso, imposta da questi ultimi al fine di evitare controlli da parte della polizia.
L'obbligo
di registrazione, poi, com'è ovvio, non può essere assolto dalle donne che non
dispongono del permesso di soggiorno o che hanno presentato domanda di asilo.
Esse non potranno neppure fruire, quindi, degli interventi sociali previsti
dall'art.10 del ddl a favore delle persone che manifestino la volontà di
cessare l'esercizio della prostituzione.
Il
disegno di legge impone a chi pratica la prostituzione di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei
mesi (art 7) e prevede, addirittura, che il presidente del tribunale competente
per territorio possa adottare un provvedimento coercitivo, disponendo, su
proposta del responsabile del gruppo speciale interforze e sentito il
sindaco, trattamenti sanitari
obbligatori a carico di persone per le quali sussista fondato motivo di
ritenere che siano abitualmente dedite
all’esercizio della prostituzione (art.8).
Nessuna
responsabilità è attribuita, invece, ai clienti che, considerati gli obblighi
di prevenzione sanitaria che incombono alle donne, saranno ancora più
insistenti di quanto già non lo siano nel pretendere rapporti sessuali non
protetti.
L'art.11,
sancendo l'assoggettamento a imposizione fiscale delle persone che esercitano
la prostituzione, trasforma lo Stato in prosseneta che riscuote le tasse sui
loro corpi mercificati, traendo profitto dal loro sfruttamento.
Peraltro,
l'obbligo del versamento delle imposte è strettamente connesso, com'è ovvio, a
quello di registrazione che raramente viene ottemperato nei Paesi in cui vige e
non si comprende perché debba invece esserlo in Italia. Ben poche - prevedo -
saranno, quindi, le persone in condizione di prostituzione che pagheranno le
tasse.
La
sanzione prevista per chi esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto
al pubblico (art 2 ,comma 1), per i clienti delle suddette persone (art 2,
comma 2) e per chi esercita la prostituzione in abitazione privata senza essere
registrata (art 2, comma 3) è l'ammenda di valore compreso fra 1000 e 10.000
euro. Il comma 5 dell'art.2 - e anche qui emerge chiaramente l'ispirazione
leghista del provvedimento - sancisce la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione della cittadina/o non appartenente all'Unione Europea che
"commetta uno dei reati previsti dai commi 1, 2 o 3" dell'articolo.
Questo
disegno di legge di regolamentazione della prostituzione si configura, quindi,
come un ulteriore dispositivo volto alla deportazione di cittadine (e in alcuni
casi di cittadini), soprattutto di origine nigeriana, albanese, brasiliana, ma
anche provenienti da altri Stati non aderenti alla UE.
Il
comma 5 dell'art.2 introduce, quindi,
una disparità di trattamento fra cittadine italiane e cittadine migranti e
anche fra clienti di diversa provenienza. Questi ultimi dovrebbero invece
essere sanzionati tutti allo stesso modo (con un'ammenda) indipendentemente dal
Paese di origine e dal tipo di prostituzione (all'aperto o al chiuso) cui fanno
ricorso.
Se
questo progetto fosse convertito in legge, l'esercizio della prostituzione diverrebbe
in larga misura un'attività illegale, mentre i clienti verrebbero sanzionati
solo in caso di ricorso a quella di strada, che è la più diffusa. La violenza e lo sfruttamento della
prostituzione non verrebbero minimamente scalfite da questa legge, ispirata -
mi pare - ad una logica punitiva nei confronti di chi la esercita, (in gran
parte donne) anziché ad un principio di responsabilizzazione di chi, con la sua
domanda, la produce (i clienti, che possiamo appunto chiamare prostitutori).
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E DI CARATTERE PENALE
E DI CARATTERE PENALE
Art. 1.
(Disposizioni
generali)
1.
L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
2.
L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa
domanda al questore competente per territorio.
3. Ricevuta
la domanda di cui al comma 2, il questore accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) esercizio della prostituzione in
edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa;
b) esercizio della prostituzione in
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) presentazione, da parte della
persona richiedente, di un certificato attestante l'assenza di malattie
sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni
rispetto a quella di presentazione della domanda.
4.
Verificata entro novanta giorni la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3,
il questore dispone l'iscrizione della persona interessata in un apposito
registro istituito presso la questura e informa dell'avvenuta registrazione la
persona interessata, l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria.
Le persone che sospendono o cessano l'esercizio della prostituzione ne danno
comunicazione alla questura. Tutte le annotazioni di cui al presente comma sono
riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunica la
cessazione dell'esercizio della prostituzione.
Art. 2.
(Sanzioni)
1. Chiunque
esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in violazione
del divieto di cui all'articolo 1, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a
10.000 euro.
2. Chiunque
ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione
in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a
10.000 euro.
3. Chiunque
esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza essere iscritto nel
registro di cui all'articolo 1, comma 4, della questura competente per
territorio è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
4.
L'autorità di pubblica sicurezza intima ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3,
colti in flagranza di reato, di sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine
di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all'intimazione
entro tale termine si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. È
revocato il permesso di soggiorno del cittadino non appartenente all'Unione
europea che commette uno dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applica nei
suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione amministrativa prevista
dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. Chiunque
non ottempera a uno degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 7 è punito
con l'ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
7. Chiunque
non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione di
cui al comma 3 dell'articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del
codice penale.
Art. 3.
(Prostituzione
minorile)
1.
All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: « con
la multa da euro 1.500 a euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la
multa non inferiore a euro 12.000 ».
Art. 4.
(Associazione
per delinquere finalizzata
allo sfruttamento della prostituzione)
allo sfruttamento della prostituzione)
1. All'articolo
416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le pene
previste dal presente articolo sono aumentate fino a due terzi per coloro che
promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà
coloro che vi partecipano, nel caso in cui l'associazione a delinquere sia
diretta a commettere più delitti di reclutamento, induzione o agevolazione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ».
Art. 5.
(Programmi
di protezione
per la lotta alla prostituzione)
per la lotta alla prostituzione)
1. Le
disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, si applicano anche nei
confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo
decreto-legge n. 8 del 1991, collaborano efficacemente con l'autorità di
polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416,
settimo comma, e 600-bis del codice penale.
Art. 6.
(Casi di non
punibilità)
1. Non
commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, utilizza
l'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha
la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla
stessa attività e dispone di beni mobili e di servizi in comune.
2. Non
commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numeri 2) e 8), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi concede in locazione per civile abitazione a
canoni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.
3. Non
commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, svolge in
qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri
soggetti che esercitano la medesima attività.
Capo II
INTERVENTI DI CARATTERE
PREVENTIVO E SANITARIO
PREVENTIVO E SANITARIO
Art. 7.
(Servizi e
trattamenti sanitari)
1. Le
aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle
persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli
esiti di tali visite.
2. Chiunque
esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni
sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima
certificazione sanitaria ottenuta.
3. Chiunque
esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio in caso di
accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.
Art. 8.
(Trattamenti
sanitari obbligatori)
1. Il
presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del
responsabile del gruppo speciale interforze di cui all'articolo 9, comma 2, può
disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a
carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono
abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione.
2. Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo
sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il
diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.
3. Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e
dai servizi pubblici territoriali e, ove si renda necessaria la degenza, dalle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
4. Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da
iniziative rivolte a conseguire il consenso e la partecipazione da parte del
soggetto che vi è obbligato.
5. Al
procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori
in condizione di degenza ospedaliera di cui al presente articolo e alla
relativa tutela giurisdizionale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA
DI ORDINE PUBBLICO
DI ORDINE PUBBLICO
Art. 9.
(Misure
contro la tratta delle persone
e istituzione di gruppi speciali interforze)
e istituzione di gruppi speciali interforze)
1. Il
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, adotta le misure necessarie, anche tramite
opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione
e la repressione della tratta delle persone e delle fattispecie criminose
collegate alla prostituzione.
2. È
istituito a cura del Ministero dell'interno, presso ogni provincia, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale
interforze, composto da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di
Stato e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di
repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o
aperto al pubblico.
Capo IV
INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE
Art. 10.
(Progetti di
prevenzione e di recupero)
1. Le
regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli
aggiuntivi ai sensi dei commi 3 e 4, disciplinano le misure di sostegno e la
realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni
di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
2. Le misure
e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la
volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano:
a) l'istruzione, la formazione
professionale e l'inserimento al lavoro;
b) il sostegno economico, sociale e
psicologico;
c) il recupero sociale;
d) l'informazione mirata alla
popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui
danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché la realizzazione di
interventi per prevenire e ridurre tali danni.
3. Per
favorire la realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 del
presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
4. Il
ricavato delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 600-bis
del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, e all'articolo 2 della presente legge confluisce nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a
finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
5. Entro il
30 settembre di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione
delle medesime risorse tra le regioni.
Art. 11.
(Disposizioni
fiscali)
1. I redditi
derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti a un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Relazione
annuale alle Camere)
1. Il
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione
alle Camere sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno
precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Copertura
finanziaria)
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Modifiche
alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1. Alla
legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 1 e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 7 sono premesse le
seguenti parole: « Fatte salve le disposizioni di legge relative all'iscrizione
negli appositi registri e all'accertamento dell'insussistenza di patologie a
trasmissione sessuale, ».
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